CONCILIAZIONI

In un mercato del lavoro caratterizzato da continui cambiamenti e con la crisi economica che ha portato tensioni nella contrattazione tra le parti attrici del rapporto di lavoro, l’attenzione delle imprese deve essere oggi rivolta all’adozione delle maggiori cautele possibili per evitare che il rapporto di lavoro o la sua risoluzione siano teatro di scontro.

Tenuto conto che la maggior parte delle controversie sfocia in contenziosi giudiziali lunghi e dall'esito mai scontato, è necessario trovare strumenti alternativi di transazione, finalizzati a dirimere la conflittualità con meccanismi conciliativi e arbitrali per evitare conseguenze pesanti per entrambe le parti.

Se da un lato il lavoratore si trova a rivendicare diritti che ritiene siano stati violati oppure a impugnare il recesso intimato dal datore di lavoro, quest'ultimo deve fronteggiare richieste che possono portare a costi anche ingenti. In mezzo alle due posizioni ci si deve districare in una mole di norme che, se maneggiate con la dovuta cautela, possono contribuire ad avvicinare le rispettive pretese, bloccando così il contenzioso o, preferibilmente, evitandolo a priori.



Prevenzione

L'attività correttamente svolta di consulenza legale è quella orientata a garantire all'azienda un costante supporto in tutte le vicende evolutive dei rapporti di lavoro nell'ambito dell'instaurazione, esecuzione e modificazione degli stessi, finalizzata alla prevenzione del contenzioso giudiziale.

Gestione del rapporto di lavoro:
* Costituzione del rapporto di lavoro (contratto).
* Dritti e doveri delle parti (riferimenti legislativi e CCNL).
* Assistenza per l’eventuale stesura del regolamento aziendale interno.
* Verifica contrattuale dell'inquadramento e delle mansioni svolte dai dipendenti.
* Provvedimenti disciplinari: stesura, gestione, definizione, modalità di cessazione del rapporto di lavoro.
* Gestione del contenzioso sul piano occupazionale. 

Gestione delle relazioni sindacali in azienda:
* Contratti integrativi aziendali: studio della piattaforma, assistenza agli incontri.
* Crisi aziendali: procedura di mobilità, licenziamenti individuali plurimi.Applicazione dei C.C.N.L:
* Elementi fondamentali del CCNL: tariffe salariali, istituti contrattuali diversi.
* Contratti integrativi regionali per i settori ove interessati.
* Scadenze contrattuali, salario variabile, periodo di vigenza contrattuale.
* Consulenza ed assistenza su redazione di specifici accordi.

Conciliazione
Il tentativo di conciliazione resta obbligatorio per i soli contratti di lavoro certificati  da apposite commissioni (di cui all’art. 80 D.Lgs 276/2003), nel qual caso va esperito presso la commissione che ha emesso la certificazione. Negli altri casi, di cui all’art. 409 c.p.c  e all’art. 63 d.lgs. 165/2001 (relativo alle  controversie nascenti da rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), diviene una fase meramente eventuale del processo del lavoro, non costituendo più condizione di procedibilità della domanda giudiziale.Il tentativo, che ripetiamo non è più obbligatorio, può svolgersi presso le sedi di certificazione o presso le commissioni di conciliazione istituite presso la Direzione Provinciale del Lavoro anche tramite le associazioni sindacali cui si aderisce.

La commissione sarà composta da tre membri: direttore della Direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato o un magistrato in pensione, un rappresentante sindacale del lavoratore, e un rappresentante sindacale del datore di lavoro.La procedura può essere riassunta come segue:la richiesta di espletamento del tentativo interrompe la prescrizione e sospende la decadenza di ogni termine di decadenza fino ai 20 giorni successivi al tentativo stesso.Essa dovrà contenere l’indicazione delle parti, le ragioni di fatto e le ragioni di diritto che fondano la pretesa. Se non viene accettata o se non viene rispettata la procedura stabilita, ciascuna parte sarà libera di adire l’autorità giudiziaria. Se invece la controparte la accetta, dovrà depositare entro 20 giorni dal suo ricevimento una memoria contenente le proprie difese,  le eccezioni di fatto e diritto e le eventuali domande riconvenzionali. Entro 10 giorni dal deposito la commissione fissa la comparizione delle parti entro i successivi 30 giorni.Se la conciliazione si conclude con esito positivo, anche solo in riferimento ad una parte della domanda, viene redatto processo verbale e il giudice, su richiesta di parte, con decreto, lo dichiara esecutivo.