APPRENDISTATO

Lo strumento cardine del sistema duale italiano, formazione professionale e possibilità di apprendere un mestiere: le condizioni per l'assunzione e la stipula di un contratto di lavoro

 

L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, finalizzato all'occupazione dei giovani e al primo inserimento lavorativo. La sua caratteristica principale è il contenuto formativo: l'azienda è obbligata a trasmettere le competenze pratiche e le conoscenze tecnico-professionali attraverso un'attività formativa che va ad aggiungersi alle competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca. Il contratto si rivolge ai giovani nella fascia d'età 15-29 anni, ma esistono delle differenze in base ai tre tipi di apprendistato:



 

   Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Questo percorso formativo si rivolge ai giovani tra i 15 ed i 25 anni. Permette di acquisire una qualifica professionale triennale (valida anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione) o un diploma professionale. 


     

Apprendistato professionalizzante

Questo tipo di apprendistato si rivolge a tutti i ragazzi tra i 18 e 29 anni. Permette di imparare un mestiere attraverso la formazione sul lavoro. Allo stesso tempo consente di conseguire una qualifica professionale stabilita dai CCNL. 




Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca

Questo tipo di apprendistato si rivolge a tutti i ragazzi tra i 18 (17 se in possesso di diploma di qualifica professionale) e i 29 anni. Permette, grazie alla collaborazione tra imprese, istituzioni scolastiche ed Università, di lavorare e al contempo di conseguire: un diploma una laurea, un master o un dottorato; di svolgere attività di ricerca e di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche; di acquisire il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore.

La durata minima del contratto di Apprendistato è di 6 mesi. Il livello di inquadramento contrattuale del giovane non potrà essere inferiore di due livelli rispetto a quello del lavoratore che svolge la sua stessa mansione. Al termine del periodo di formazione, l'impresa stabilirà se proseguire il rapporto di lavoro oppure recedere, fornendo il preavviso secondo i termini stabiliti dal contratto collettivo. Per saperne di più: