Le modifiche sui contratti a termine, sull' apprendistato, sul lavoro accessorio e su quello intermittente; le misure in materia di tirocini (e il programma Garanzia Giovani) e gli incentivi per le nuove assunzioni di giovani lavoratori.
Il Resoconto del convegno
MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUI CONTRATTI A TERMINE
Le modifiche alla normativa sui contratti a termine sono contenute nell’art. 7:
Il requisito delle esigenze tecnico, produttive, organizzative e sostitutive non è richiesto:
a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso tra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima utilizzazione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULL’APPRENDISTATO
Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato – Regioni dovrà adottare linee guida volte a disciplinare l’apprendistato professionalizzante per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 da micro imprese, piccole e medie imprese.
In queste linee guida possono essere individuate disposizioni concernenti:
a) il piano formativo individuale obbligatorio soltanto per l’acquisizione delle competenze tecnico – professionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali effettuata su un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo;
c) in caso di imprese multi localizzate la formazione avviene nel rispetto della disciplina ove l’impresa ha la sede legale.
MODIFICHE AL LAVORO ACCESSORIO E INTERMITTENTE
MISURE IN MATERIA DI TIROCINI E DEL PROGRAMMA “GARANZIA PER I GIOVANI”
Il dl lavoro offre la possibilità di usufruire dei tirocini formativi in quelle Regioni e Province Autonome ove non è stata adottata alcuna disciplina: con la possibilità di proroga di un mese rispetto ai limiti massimi temporali di quattro mesi per gli studenti di scuola secondaria, sei mesi per i lavoratori interessati inoccupati, disoccupati o allievi dei centri di formazione professionale, o giovani frequentanti attività dopo il diploma o la laurea nei diciotto mesi successivi, dodici mesi per gli universitari e le persone svantaggiate e ventiquattro mesi per i disabili. Inoltre, trovano una propria
disciplina i tirocini “curriculari” in ambito universitario, previsti nei piani
di studio, finalizzati a favorire l’incontro con le imprese in un’ottica di
alternanza tra studio ed attività produttive. L'art. 5, poi, prevede una apposita
struttura, con scadenza al 31 dicembre 2015, destinata a promuovere le
iniziative per il programma “Garanzia dei Giovani”
INCENTIVI PER NUOVEASSUNZIONI DI LAVORATORI GIOVANI
L’incentivo viene corrisposto per 18 mesi, mediante conguaglio contributivo ed è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, in ogni caso, non può superare i 650 euro mensili. Se, invece, ci si trova di fronte ad una trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, l’incentivo, sempre nei limiti massimi di 650 euro mensili e con le medesime modalità del conguaglio, viene corrisposto per 12 mesi, sempre che ricorrano le condizioni soggettive riferite ai lavoratori ai punti sopra evidenziati e che la trasformazione comporti un incremento occupazionale, con “esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali il datori di lavoro abbiano già beneficiato dell’incentivo”.