Il Dl Lavoro: le novità e le correzioni alla riforma Fornero

Le modifiche sui contratti a termine, sull' apprendistato, sul lavoro accessorio e su quello intermittente; le misure in materia di tirocini (e il programma Garanzia Giovani) e gli incentivi per le nuove assunzioni di giovani lavoratori. 

Il Resoconto del convegno










   


MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUI CONTRATTI A TERMINE

Le modifiche alla normativa sui contratti a termine sono contenute nell’art. 7:

Il requisito delle esigenze tecnico, produttive, organizzative e sostitutive non è richiesto:

a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso tra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima utilizzazione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.











MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULL’APPRENDISTATO

Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato – Regioni dovrà adottare linee guida volte a disciplinare l’apprendistato professionalizzante per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 da micro imprese, piccole e medie imprese.  

In queste linee guida possono essere individuate disposizioni concernenti:

 a) il piano formativo individuale  obbligatorio soltanto per l’acquisizione delle competenze tecnico – professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali effettuata su un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo;

c) in caso di imprese multi localizzate la formazione avviene nel rispetto della disciplina ove l’impresa ha la sede legale.











MODIFICHE AL LAVORO ACCESSORIO E INTERMITTENTE 

  • Lavoro Accessorio : eliminazione delle parole “di natura meramente occasionale”. Rimane quale unico parametro di riferimento per tali prestazioni il limite dei 5.000 euro complessivi (netti, secondo una vecchia interpretazione dell’INPS), riferiti al lavoratore per la totalità dei committenti nell’anno solare (sono 3.000 per l’anno 2013 per i titolari di prestazioni integrative e di sostegno al reddito) e ai 2.000 euro per i singoli datori di lavoro committenti;
  • Lavoro Intermittente (art. 7) :  il nuovo comma 2 dell’art. 34 afferma che “il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato”. L’altra novità riguarda la sanzione (da 400 a 2.400 euro) per la mancata comunicazione preventiva dell’utilizzazione del lavoratore intermittente prima della prestazione.













MISURE IN MATERIA DI TIROCINI E DEL PROGRAMMA “GARANZIA PER I GIOVANI”

Il dl lavoro offre la possibilità di usufruire dei tirocini formativi in quelle Regioni e Province Autonome ove non è stata adottata alcuna disciplina: con la possibilità di proroga di un mese rispetto ai limiti massimi temporali di quattro mesi per gli studenti di scuola secondaria, sei mesi per i lavoratori interessati inoccupati, disoccupati o allievi dei centri di formazione professionale, o giovani frequentanti attività dopo il diploma o la laurea nei diciotto mesi successivi, dodici mesi per gli universitari e le persone svantaggiate e ventiquattro mesi per i disabili. Inoltre, trovano una propria disciplina i tirocini “curriculari” in ambito universitario, previsti nei piani di studio, finalizzati a favorire l’incontro con le imprese in un’ottica di alternanza tra studio ed attività produttive. L'art. 5, poi, prevede una apposita struttura, con scadenza al 31 dicembre 2015, destinata a promuovere le iniziative per il programma “Garanzia dei Giovani”










INCENTIVI PER NUOVEASSUNZIONI DI LAVORATORI GIOVANI

L’incentivo viene corrisposto per 18 mesi, mediante conguaglio contributivo ed è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, in ogni caso, non può superare i 650 euro mensili. Se, invece, ci si trova di fronte ad una trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, l’incentivo, sempre nei limiti massimi di 650 euro mensili e con le medesime modalità del conguaglio, viene corrisposto per 12 mesi, sempre che ricorrano le condizioni soggettive riferite ai lavoratori ai punti sopra evidenziati e che la trasformazione comporti un incremento occupazionale, con “esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali il datori di lavoro abbiano già beneficiato dell’incentivo”. 





La presentazione di Enrico Letta



Le slides del convegno: